L’architetto può essere responsabile nell’esercizio delle sue funzioni:
- responsabilitàcontrattuale, in caso di mancato o scorretto adempimento degli obblighi previsti dal contratto con il cliente o in caso di subappalto;
- per illecito civile, in caso di lesioni personali o danni causati a terzi.
La natura e l’ambito dei doveri dell’appaltatore sono generalmente definiti in un contratto, e gli obblighi dell’appaltatore terminano quando il lavoro è stato accettato e le riserve sul lavoro e sui materiali sono state eliminate.
L’appaltatore è responsabile solo per i difetti di cui è personalmente responsabile (esclusi quelli commessi dall’appaltatore, per esempio).
Gli architetti sono soggetti a obblighi etici, nonché al rispetto delle “regole del mestiere “, ossia le pratiche specifiche della professione, come ad esempio garantire che il lavoro specificato nei piani sia eseguito correttamente.
Inoltre, è tenuto a fornire informazioni, assistenza, prudenza e consulenza, in linea con la natura del suo ruolo, che inizia nella fase di progettazione del progetto e può continuare per tutto il periodo di costruzione, fino alla consegna (permessi di costruzione, rischi legati alla costruzione, progettazione, costo delle opere, difetti di conformità, ecc.) Come tale, ha il dovere di supervisionare e monitorare il lavoro.
Se uno di questi doveri non viene rispettato, sarà ritenuto responsabile in termini contrattuali, nei limiti delle sue competenze e conoscenze. Spetterà al richiedente dimostrare la colpa dell’architetto.
È obbligatorio per gli architetti stipulare un’assicurazione che copra la loro responsabilità professionale e quella dei loro dipendenti. Ogni contratto tra l’architetto e il cliente include un certificato di assicurazione.
Va notato che, ai sensi della responsabilità decennale prevista dagli articoli 1792 e seguenti del Codice Civile francese, la responsabilità e la garanzia dell’architetto possono essere richieste a partire dalla data di accettazione dei lavori. Una volta trascorso questo periodo, non sarà più possibile richiedere la responsabilità dell’architetto per motivi contrattuali, ma solo per motivi extracontrattuali o per condotta fraudolenta.

