Avvocato per cantieri abbandonati - GOLDWIN Avocats
Avvocati nel campo dell’abbandono del lavoro

L’abbandono del lavoro è caratterizzato da un’interruzione ingiustificata del lavoro per un periodo anormalmente lungo. È diverso da una semplice interruzione temporanea dei lavori. Tuttavia, alcune situazioni giustificano la possibilità per l’appaltatore di abbandonare il cantiere. Infatti, capita che l’appaltatore si trovi di fronte a un caso di forza maggiore che gli impedisce di continuare il lavoro. Tuttavia, un appaltatore che abbandona il cantiere senza un motivo reale viola i suoi obblighi.

Fin dall’inizio della procedura, il ricorso a un avvocato specializzato in abbandono dei lavori rappresenta una possibilità. Lo Studio Legale Goldwin è a sua disposizione in caso di contenzioso e per accompagnarla dall’inizio alla fine di questo contenzioso.

Cosa fare in caso di abbandono?

Comunicazione formale all’appaltatore interessato

Innanzitutto, l’appaltatore inadempiente deve ricevere un avviso formale tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L’obiettivo è chiedere che riprenda l’esecuzione dei lavori entro un determinato periodo. Questa lettera deve menzionare la data di consegna prevista dal contratto firmato tra il cliente e l’appaltatore. Una volta superata questa data di consegna, è possibile prendere in considerazione l’applicazione di eventuali penali per il ritardo.

Tuttavia, l’inerzia dell’azienda è spesso dovuta a difficoltà finanziarie o a una procedura collettiva in corso, ad esempio un recupero giudiziario. In questo caso, dovrà inviare la notifica formale all’amministratore giudiziario che rappresenta l’azienda. Quest’ultimo ha un mese di tempo per rispondere. Infine, va notato che un silenzio da parte sua equivale a un rifiuto di continuare il lavoro.

Per questo, non esiti a contattare i nostri avvocati in abbandono di cantiere. La accompagneranno in tutti i passi necessari per trovare una soluzione amichevole e rapida alla sua controversia.

Il rapporto di un ufficiale giudiziario

Se l’appaltatore non fornisce una spiegazione valida o non riprende i lavori entro il tempo stabilito, deve far registrare l’abbandono del cantiere da un ufficiale giudiziario. L’ufficiale giudiziario si recherà sul posto e annoterà l’abbandono, oltre a tutto ciò che riterrà necessario.

L’ufficiale giudiziario redigerà quindi un rapporto contenente :

Il lavoro già svolto;
I lavori rimanenti.

In tutte le fasi di questa procedura, un avvocato in diritto immobiliare o in abbandono di cantiere può essere necessario per lei. Con la sua esperienza, le fornirà un punto di vista spesso decisivo sulla situazione e sui passi da seguire.

Le sue possibilità dopo il rapporto

Richiedere l’esecuzione forzata

La prima possibilità è quella di richiedere l’esecuzione forzata ai sensi dell’articolo 1221 del Codice Civile. In effetti, il proprietario del progetto dispone dei mezzi necessari per perseguire l’esecuzione forzata del contratto in natura.

Per non eseguire il contratto, l’appaltatore deve giustificare :

O l’impossibilità di eseguire il suo obbligo.
O la possibilità di eseguire tale prestazione, ma a un costo chiaramente eccessivo rispetto all’interesse del lavoro per il cliente.

Nel secondo caso, l’articolo 1222 del Codice Civile fornisce un’alternativa. Infatti, il cliente può, dopo aver fatto accertare l’inadempimento dell’appaltatore da un ufficiale giudiziario, essere autorizzato a far eseguire il lavoro da una nuova azienda. Questo cambio di appaltatore avverrà a spese dell’appaltatore inadempiente.

Accettare una prestazione imperfetta in cambio di una riduzione del prezzo

La seconda possibilità, secondo l’articolo 1223 del Codice Civile, consiste nell’accettare un’esecuzione imperfetta del lavoro in cambio di una riduzione del prezzo. La notifica formale dell’appaltatore è di nuovo un prerequisito. Successivamente, la valutazione del lavoro svolto da parte di un esperto rappresenta un passo necessario. Infatti, l’esperto sarà in grado di valutare la parte del lavoro che non è stata eseguita e quindi di stimare la possibile riduzione del prezzo.

Risolvere il contratto

La risoluzione del contratto sulla base dell’articolo 1224 del Codice Civile è l’ultima possibilità in caso di abbandono del lavoro. Questo articolo si applica nel caso in cui una clausola risolutiva sia stata stipulata nel contratto concluso con l’appaltatore. Il cliente può quindi invocarla per risolvere il contratto. Può anche chiedere al giudice di risolvere il contratto o notificare all’appaltatore la sua intenzione di risolvere il contratto. Ancora una volta, la notifica formale all’appaltatore inadempiente è un prerequisito necessario.

Inoltre, può invocare la responsabilità contrattuale dell’azienda inadempiente sulla base degli articoli 1103 e 1104 del Codice Civile. Questi articoli sanciscono il danno subito da una parte in caso di inadempimento di un contratto. Tuttavia, il risarcimento del danno è possibile solo in caso di messa in mora infruttuosa. Il cliente può quindi ottenere un risarcimento danni ai sensi dell’articolo 1231-1 del Codice Civile.

Infine, quando il lavoro è stato finanziato da un prestito, il cliente può chiedere al giudice di sospendere l’esecuzione del contratto di prestito fino alla risoluzione della controversia in base all’articolo L.313-29 del Codice del Consumo.

Su quest’ultimo punto, l’assistenza di un avvocato specializzato in abbandono del sito e diritto immobiliare è fondamentale. Egli la accompagnerà durante tutta la procedura e intraprenderà i passi necessari davanti ai tribunali competenti.

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