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Gli eredi non sono ancora stati approvati
In caso di decesso di un socio SCI, lo Statuto può subordinare l’ingresso di eredi o legatari nella società, ossia la loro nomina a soci, alla previa approvazione dei soci superstiti. L’approvazione degli eredi del socio deceduto viene discussa con i soci durante un’assemblea generale.
Articolo 1870-1 del Codice Civile: “Gli eredi o i legatari che non diventano soci hanno diritto solo al valore delle azioni detenute dal defunto. Tale valore deve essere loro corrisposto dai nuovi titolari delle azioni o dalla società stessa se le ha riacquistate al fine di annullarle”.
L ‘articolo 1870, paragrafo 1 del Codice Civile non indica come devono essere approvati gli eredi o i legatari. Lo Statuto deve specificare le condizioni. Se lo Statuto è muto, l’approvazione può essere data con una decisione unanime dei soci superstiti.
Spetta allo Statuto decidere il ‘destino’ delle azioni tra il momento del decesso e la decisione di approvazione. Si può prevedere che i comproprietari delle azioni siano rappresentati da un delegato congiunto che sia uno dei soci superstiti, oppure che le azioni siano neutralizzate in modo da non partecipare al voto delle decisioni collettive.
- Stato degli eredi non registrati SCI: Gli eredi e i legatari non registrati non hanno lo status di soci o diritti sulle azioni o sui beni della società. Questi eredi hanno un diritto corrispondente al valore delle azioni.
Corte d’Appello di Parigi, 13 marzo 2013, n. 12/06788:“Considerando che i ricorrenti sostengono che un erede che diventa proprietario delle quote della SCI del socio defunto non diventa automaticamente socio; che per acquisire lo status di socio, deve presentare una domanda di approvazione “.
- Diritto degli eredi di SCI non registrati di partecipare alle assemblee generali: I diritti legati alle azioni del defunto in attesa della decisione di approvazione, in particolare il diritto di voto, sono sospesi. L’erede non può prendere parte all’Assemblea generale relativa all’approvazione o a qualsiasi altra decisione collettiva dell’Assemblea generale.
Una corte d’appello aveva già stabilito che un erede che non aveva presentato domanda di approvazione alla data dell’Assemblea generale non doveva essere convocato o autorizzato a votare(CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 13 marzo 2013, n. 12/06788). In questo caso, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso sulla base del fatto che la Corte d’Appello aveva stabilito che gli eredi del socio deceduto non avevano ottenuto l’approvazione e quindi non erano soci della SCI. Di conseguenza, non potevano partecipare all’Assemblea dei soci o alla nomina del nuovo manager.
Il fatto che un socio di una società immobiliare non commerciale sia un erede non è sufficiente per diventare socio. Di conseguenza, l’erede non poteva partecipare all’assemblea generale o all’elezione dell’amministratore. Questa posizione è stata confermata dalla sentenza n. 13-27.248 della terza sezione civile della Corte di Cassazione, emessa l’8 luglio 2015.
Ai sensi dell’Articolo 1844 del Codice Civile, solo i soci hanno il diritto di partecipare alle decisioni collettive della società. Tuttavia, l’erede non aveva ottenuto l’approvazione secondo le condizioni stabilite dallo statuto e non poteva essere soddisfatto con un’approvazione tacita. La partecipazione all’Assemblea generale e il voto degli eredi rendono l’Assemblea generale irregolare.
Gli eredi non possono essere convocati all’Assemblea dei soci né votare (Questo vale per una SARL ma è appropriato per i soci SCI, Corte di Cassazione, 27 marzo 2019, n. 17-23.886 :“Mais attendu, en premier lieu, que selon l’article L. 223-13, paragraphe 2, de l’article L. 223-13, paragrafo 2, del Codice di Commercio, lo statuto di una società a responsabilità limitata può stabilire che un coniuge, un erede, un ascendente o un discendente può diventare socio solo dopo essere stato approvato; da queste disposizioni consegue che gli eredi che non sono stati approvati non devono essere invitati alle assemblee e non possono partecipare alle votazioni; Avendo notato che la signora B non aveva richiesto l’approvazione prevista dallo Statuto di Selarl in caso di trasferimento di azioni a un coniuge nell’ambito della liquidazione della comunità che esisteva tra i coniugi, la Corte d’Appello ha correttamente dedotto che non era e non era mai stata un socio “).
I diritti legati alle azioni del socio deceduto in attesa della decisione di approvazione, in particolare i diritti di voto, sono sospesi.
- Un erede di una società immobiliare non commerciale non ancora approvata può ricevere i dividendi? No, non può, in quanto non è un azionista.
Per ricevere i dividendi, un erede SCI deve essere socio, quindi non può ricevere dividendi prima che la società sia stata approvata, in quanto non è socio. Per quanto riguarda un legatario di azioni di una società non commerciale, Corte di Cassazione, 2 settembre 2020, n. 19-14.604 : “Ne consegue che, se non è socio, l’erede non ha diritto a ricevere i dividendi, anche prima che sia stato fatto il lascito di queste azioni a un legatario“).
Gli eredi non affiliati non hanno diritto ai dividendi distribuiti dopo la morte del loro predecessore e il diritto ai dividendi appartiene alla persona che è socio al giorno della decisione di distribuire i dividendi (in questo senso, com. 14-12-2004 n. 01-10.893 F-PB: RJDA 4/05 n. 412; Cass. 1e civ. 2-9-2020 n. 19-14.604 FS-PB: BPAT 6/20 inf. 220) (in relazione a un groupement agricoles d’exploitation en commun che può essere trasposto a gruppi sotto forma di unione civile):“Considerando che in tale sentenza, che l’articolo R. 323-41 del Codice rurale, che consente solo agli eredi non ancora approvati di partecipare alle delibere dell’assemblea generale del raggruppamento e non deroga, per quanto riguarda il diritto agli utili, alle disposizioni di diritto comune dell’articolo 1870-1 del Codice civile, non conferisce agli eredi non approvati alcun diritto agli utili realizzati dal raggruppamento dopo la morte del loro autore, la Corte d’appello ha violato il primo di questi testi applicandolo erroneamente e il secondo rifiutandosi di applicarlo;
A seguito del rifiuto di approvazione
Art. 1861: “Le azioni della Società possono essere trasferite solo con l’approvazione di tutti i soci. Lo Statuto può tuttavia prevedere che tale approvazione sia ottenuta con una maggioranza da esso stabilita, oppure che sia concessa dai dirigenti”.
L’approvazione può essere rifiutata dagli azionisti o dal manager. L’azionista trasferente deve essere informato della decisione. Le formalità per questa notifica sono stabilite in un decreto (articolo 49 del decreto 78-704 del 3 luglio 1978).
La decisione di rifiutare l’approvazione deve essere presa e comunicata nel pieno rispetto dello Statuto. Se la società non informa l’erede del suo rifiuto entro il termine previsto dalla legge, la decisione è “inoperante” e l’erede si considera quindi approvato (Cass. 3e civ. 16-1-2020 n. 18-26.010 F-D: Rev. sociétés 2020 p. 299 nota J.-F. Barbièri) : “ la Corte d’Appello, che ha rilevato che la SCI non aveva notificato il suo rifiuto entro il termine stabilito dallo Statuto, non era tenuta a svolgere una ricerca che le sue conclusioni rendevano inoperante, e quindi ha giustificato giuridicamente la sua decisione”.
Se gli azionisti non si accordano per approvare l’erede, l’erede non approvato ha diritto a ricevere una somma corrispondente al valore delle azioni alla data della morte dell’azionista (articolo 1870-1 del Codice Civile). Se non si raggiunge un accordo sul valore delle azioni, può essere nominato un esperto legale in un procedimento sommario.
Nota: se i soci si rifiutano di approvare l’erede e l’acquisto delle sue azioni da parte dei soci superstiti o della società, le autorità fiscali possono procedere a una “tassazione d’ufficio” per quanto riguarda i “doveri di trasferimento” dell’erede, in quanto la mancata approvazione dell’erede gli impedisce di essere socio ma non di recuperare quanto gli è dovuto (corrispondente al valore delle azioni) (Cass. com. 5-10-2004 n. 1462: RJF 2/05 n. 192).




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