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In qualità di professionista sanitario, il medico è soggetto a un tipo specifico di responsabilità: la responsabilità medica. Per essere ritenuti responsabili, la vittima o i suoi beneficiari devono dimostrare che c’è stata una colpa, che c’è stato un danno e che esiste un nesso di causalità, tranne nel caso di un danno derivante da un’attrezzatura difettosa, un prodotto sanitario difettoso o un esame di laboratorio, dove la responsabilità del medico è presunta.

Il medico può anche essere ritenuto responsabile per gli atti di altri, ad esempio in quanto capo di un’équipe medica.

Affinché un medico possa essere ritenuto responsabile, è necessario dimostrare che non ha adempiuto ai suoi obblighi. La colpa viene valutata in astratto, con riferimento al comportamento normale di un medico, senza che sia richiesto un particolare grado di gravità.

Come fatto legale, la prova può essere fornita con qualsiasi mezzo.

Il medico può essere considerato in colpa in caso di varie violazioni (non esaustive) previste in particolare dal Codice di Sanità Pubblica o dal Codice Deontologico:

  • Violazione dell’obbligo di diligenza e cura: è il caso in cui compie un atto illegale, non rispetta i diritti del paziente (alla dignità, al consenso, al rifiuto, ecc.), o non adempie al dovere di fornire informazioni (sulla diagnosi, sul trattamento, sui rischi intrinseci, sui costi amministrativi, ecc. Nei casi di mancata informazione e di mancato consenso, spetta alla struttura e al medico fornire la prova che questi elementi sono stati debitamente trasmessi;
  • Violazione dell’obbligo di assistenza: vale a dire, non abbandonare un paziente durante il trattamento senza continuare l’assistenza;
  • Violazione del dovere di riservatezza medica ;
  • Violazione del dovere di supervisione ;
  • In caso di negligenza, imprudenza o goffaggine: ad esempio, nell’esecuzione di un trattamento o di un’operazione o per inosservanza dei “dati scientifici acquisiti” o delle “migliori pratiche”;
  • Inosservanza della legge o della pratica professionale.

Tuttavia, occorre fare una distinzione a seconda che il medico sia un libero professionista o lavori in una struttura pubblica o privata:

  • Quando esercita la libera professione: il medico è personalmente responsabile nella misura in cui stipula personalmente il contratto;
  • Quando lavora in una struttura pubblica o privata, il loro status è armonizzato:
      • Principio: il medico non è responsabile in caso di “errore di servizio” dovuto a un contratto di ricovero che vincola direttamente la struttura al paziente.
      • Eccezione: i medici sono responsabili in caso di cattiva condotta personale, separabile dal servizio, considerata come una “violazione intenzionale e inescusabile degli obblighi professionali ed etici”.

In caso di negligenza, le compagnie di assicurazione sanitaria professionale copriranno la negligenza medica, così come il ‘rischio terapeutico’ può essere risarcito dall’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (Ufficio nazionale per il risarcimento degli incidenti medici).

Il periodo di prescrizione sia per i medici liberi professionisti che per i medici che lavorano in uno studio privato o pubblico è di 10 anni, a partire dal consolidamento (valutazione e assegnazione del risarcimento) della lesione.

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