

Oggetto della decisione
Con sentenza del Tribunale distrettuale del 6 febbraio 2018, la piattaforma AIRBNB è stata condannata sulla base del diritto comune della responsabilità civile.
Un ospite aveva subaffittato illegalmente il suo alloggio per un periodo superiore al limite di 120 giorni all’anno.
La piattaforma è stata quindi accusata di non aver rispettato le disposizioni dell’articolo L.324-2-1 del Codice del Turismo, che prevedeva (articolo modificato dalla legge del 23 novembre 2018) che:
I. – Chiunque eserciti o fornisca assistenza dietro compenso, tramite un’attività di intermediazione o di negoziazione o tramite la fornitura di una piattaforma digitale, nella locazione di alloggi soggetti all’articolo L. 324-1-1 del presente Codice e agli articoli L. 631-7 e seguenti del Codice dell’edilizia e dell’edilizia abitativa dovrà informare il locatore degli obblighi di dichiarazione o autorizzazione preventiva previsti in tali articoli e ottenere da quest’ultimo, prima della locazione dell’immobile, una dichiarazione sull’onore che attesti il rispetto di tali obblighi, indicando se l’alloggio costituisce o meno la sua residenza principale ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 89-462 del 6 luglio 1989, nonché, ove applicabile, il numero di dichiarazione dell’alloggio, ottenuto ai sensi del capitolo II dell’articolo L. 324-1-1 del presente Codice.
II. – Chiunque eserciti o fornisca assistenza dietro compenso, tramite un’attività di intermediazione o di negoziazione o tramite la messa a disposizione di una piattaforma digitale, nell’affitto di locali ammobiliati soggetti al II dell’articolo L. 324-1-1 e agli articoli L. 631-7 e seguenti del Codice dell’edilizia e dell’edilizia abitativa pubblica nell’annuncio relativo ai locali il numero di dichiarazione, ottenuto ai sensi del II dell’articolo L. 324-1-1 del presente Codice.
Garantisce che l’alloggio offerto in affitto o subaffitto non venga affittato per più di centoventi giorni all’anno tramite il suo intermediario quando l’alloggio costituisce la residenza principale del locatore ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 89-462 del 6 luglio 1989 sopra citata. A tal fine, quando ne ha conoscenza, conteggia il numero delle notti occupate e ne informa, su richiesta, annualmente, il comune dell’alloggio affittato. Oltrepassati i centoventi giorni di locazione, l’alloggio non potrà più essere oggetto di un’offerta di locazione tramite il suo intermediario fino alla fine dell’anno in corso.
PARTE III – Le modalità di controllo e di sanzione delle violazioni degli obblighi previsti al punto II del presente articolo sono stabilite con decreto.
La Corte ha poi potuto rilevare che:
– la piattaforma non aveva informato il suo host dei suoi obblighi;
– la piattaforma non ha fornito la prova di aver ottenuto una dichiarazione sull’onore dal suo host;
– l’alloggio era stato subaffittato per più di 120 giorni all’anno;
– la piattaforma non ha rilasciato alcuna dichiarazione annuale;
– la piattaforma era stata avvisata della pubblicità illegale che non aveva rimosso.
Il tribunale distrettuale ha quindi concluso che:
“AIRBNB ha innegabilmente mancato di adempiere ai propri obblighi legali e ha fornito al Sig. L i mezzi per evitare i propri obblighi contrattuali senza che le azioni illecite di quest’ultimo fossero tali da escludere la sua responsabilità. Inoltre, con un certo grado di malafede e forse in collusione con il Sig. L, ha permesso che le violazioni continuassero.”
Sulla base degli articoli 1240 e 1241 del codice civile, la piattaforma è stata condannata a pagare 3.000 euro a titolo di risarcimento danni morali, 1.664,86 euro a titolo di risarcimento danni materiali, 1.869,07 euro a titolo di restituzione dei diritti d’autore ricevuti, 1.500 euro ai sensi dell’articolo 700, oltre alle spese.
La piattaforma non ha presentato ricorso contro questa sentenza, che è definitiva e irrevocabile.